1. Comprendere Il Significato Di Appartenenza A Una CER
Per poter chiarire se è possibile aderire a più Comunità Energetiche Rinnovabili contemporaneamente, occorre prima comprendere che cosa significhi, concretamente, far parte di una CER. L’adesione a una comunità energetica non è un semplice “iscriversi”, ma implica la partecipazione attiva o passiva a un modello di condivisione dell’energia prodotta localmente da fonti rinnovabili, come impianti fotovoltaici, microeolico, biomasse o mini-idroelettrico. La comunità energetica è un soggetto giuridico, nella maggior parte dei casi costituito come associazione o cooperativa, i cui membri – che possono essere cittadini, imprese, enti pubblici o condomìni – si impegnano a condividere l’energia autoprodotta e non autoconsumata in tempo reale, beneficiando di un sistema incentivante stabilito dalla normativa nazionale.
In questo modello, il concetto chiave è quello di autoconsumo collettivo. L’energia immessa in rete dai produttori viene valorizzata se consumata da altri membri della stessa comunità all’interno di un perimetro geografico definito (oggi individuato nella cabina primaria di riferimento). Questo consente ai partecipanti di ottenere un beneficio economico, calcolato sulla base della quantità di energia condivisa.
Essere parte di una CER, quindi, vuol dire sottoscrivere un ruolo specifico (produttore, consumatore o prosumer) e partecipare al meccanismo di ripartizione dell’energia condivisa. Non si tratta quindi di una semplice utenza passiva: anche il consumatore puro, che non produce energia ma partecipa al sistema di consumo locale, incide sulle dinamiche economiche e funzionali della comunità.
2. Quadro Normativo Attuale: Cosa Dice Il Decreto CER
Il riferimento normativo attuale in Italia è rappresentato dal Decreto CER (Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 414 del 7 dicembre 2023), che disciplina le modalità di incentivazione e funzionamento delle comunità energetiche. Il decreto, entrato in vigore nel 2024, si basa sulle disposizioni della direttiva europea RED II (2018/2001/UE), recepita in Italia con il D.Lgs. 199/2021.
Il Decreto 414/2023 introduce con maggiore chiarezza il concetto di “configurazione di autoconsumo diffuso” e di comunità energetica, stabilendo l’ambito di applicazione territoriale, i criteri di ammissibilità ai benefici economici, e le regole di gestione delle comunità.
Una delle novità più rilevanti, spesso sottovalutata, è che l’appartenenza a una comunità energetica non implica in alcun modo la modifica del contratto di fornitura con il proprio operatore di energia elettrica. I consumi condivisi nella CER restano una componente virtuale, gestita da un sistema di calcolo separato, coordinato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Per questo motivo è teoricamente possibile, dal punto di vista tecnico, partecipare a più CER, se si possiedono più punti di prelievo (POD) dislocati in diverse aree.
Il Decreto, tuttavia, pone un limite pratico alla possibilità di partecipare contemporaneamente a più comunità: ciascun POD può appartenere a una sola CER alla volta. In altre parole, la persona fisica o giuridica può teoricamente partecipare a più comunità, ma solo se dispone di più punti di connessione alla rete (e quindi più utenze elettriche), ognuno dei quali inserito in una comunità energetica diversa.
Questo principio risponde a una logica tecnica: la valorizzazione dell’energia condivisa avviene tramite il confronto tra l’energia immessa in rete da ciascun produttore e i prelievi degli altri membri della comunità nel medesimo intervallo temporale. Consentire a un singolo POD di partecipare a più configurazioni genererebbe sovrapposizioni e conflitti nella determinazione delle quantità di energia condivisa, rendendo impossibile l’erogazione corretta degli incentivi.
3. Partecipazione Multipla Tramite Più POD: Quando È Possibile
Ciò che il decreto non vieta, invece, è la possibilità per un soggetto di partecipare a più comunità energetiche contemporaneamente, a patto che ciascuna partecipazione sia associata a un diverso punto di connessione. Si pensi, ad esempio, a un imprenditore che possiede una sede aziendale in un’area industriale, un’abitazione in città e una seconda casa in campagna. Se ciascuno di questi immobili è dotato di una propria utenza elettrica, l’imprenditore potrà aderire a una CER in ciascuna zona, se queste ricadono all’interno di diverse cabine primarie.
In questi casi, la persona aderisce a più CER, ma non con lo stesso POD. Ogni utenza elettrica viene trattata come un’entità separata, anche se formalmente intestata allo stesso soggetto. Questo meccanismo consente una certa flessibilità, soprattutto per chi possiede più immobili o più attività distribuite su diversi territori.
Tuttavia, non si può ignorare che ciò comporta anche un maggiore livello di gestione amministrativa. Ogni adesione a una comunità implica la sottoscrizione di un regolamento interno, la partecipazione alle decisioni collettive e, spesso, anche oneri associativi o quote di adesione. A livello operativo, partecipare attivamente a più comunità significa tenere conto di diverse regole, diversi calendari di riunioni o assemblee, e spesso anche di modelli di ripartizione economica differenti.
Un altro aspetto da considerare è la gestione delle pratiche con il GSE. Il GSE prevede che ogni configurazione di autoconsumo sia registrata separatamente, con una propria anagrafica, il proprio referente, e una documentazione distinta. Il soggetto che aderisce a più configurazioni con POD diversi dovrà curare (o delegare) la corretta trasmissione delle informazioni per ciascuna adesione.
Pertanto, se da un lato la normativa non vieta la partecipazione multipla tramite più POD, dall’altro evidenzia che la complessità operativa cresce proporzionalmente al numero di comunità coinvolte. Questo rende consigliabile valutare attentamente costi-benefici e capacità organizzativa, soprattutto per soggetti non professionisti.
4. I Rischi Di Sovrapposizione E Le Buone Pratiche Da Seguire
Un errore piuttosto diffuso, nei primi mesi di attuazione del nuovo decreto, è stato il tentativo – spesso inconsapevole – di far aderire lo stesso punto di connessione a più CER contemporaneamente. Alcuni utenti, attratti dalle potenziali remunerazioni dell’energia condivisa, hanno ritenuto che la moltiplicazione delle adesioni potesse generare un vantaggio economico cumulativo. Tuttavia, il sistema di gestione delle configurazioni del GSE è impostato per rilevare e bloccare situazioni di duplicazione.
Al momento della registrazione della configurazione, il GSE esegue una verifica incrociata sui punti di prelievo e di immissione indicati. Se un POD risulta già associato a un’altra configurazione, la richiesta viene rigettata o sospesa, fino alla risoluzione del conflitto. Ciò impedisce ogni tentativo di sovrapposizione e protegge l’integrità del sistema incentivante.
Per evitare problematiche di questo tipo, è fondamentale che ogni promotore o referente tecnico della comunità energetica verifichi con attenzione l’unicità dei POD coinvolti, raccogliendo le necessarie dichiarazioni sostitutive e mantenendo aggiornati i dati catastali e contrattuali. La tracciabilità delle adesioni è fondamentale non solo per ottenere gli incentivi, ma anche per garantire la trasparenza nella ripartizione dell’energia condivisa.
Inoltre, chi partecipa a più comunità dovrebbe adottare alcune buone pratiche gestionali: creare una documentazione chiara e separata per ciascuna configurazione, delegare la gestione tecnica a soggetti competenti e dotarsi di strumenti di monitoraggio capaci di leggere separatamente i flussi energetici e i benefici associati a ciascun POD. L’adozione di software specializzati o di consulenti esperti può fare la differenza nel prevenire errori e nel massimizzare il ritorno economico dell’adesione.
Va ricordato anche che la partecipazione a una CER non è “definitiva”. È sempre possibile recedere da una comunità, previo rispetto delle condizioni previste dallo statuto, ed eventualmente aderire a una nuova configurazione, purché nel rispetto della regola della non duplicazione del punto di connessione.
5. Prospettive Future E Evoluzione Del Modello CER
Se oggi la partecipazione multipla è tecnicamente vincolata alla presenza di più POD distinti, non si può escludere che in futuro la normativa evolva verso modelli più flessibili, anche alla luce dello sviluppo della digitalizzazione dei sistemi energetici. Il concetto di “smart grid” e l’introduzione sempre più diffusa di contatori intelligenti stanno spingendo verso una visione in cui il consumo e la produzione di energia possano essere associati non solo a luoghi fisici, ma anche a identità digitali, in grado di operare in più contesti energetici.
In questa prospettiva, potrebbero nascere comunità energetiche virtuali, in cui le barriere geografiche (come il vincolo della cabina primaria) vengano superate, e in cui un utente possa partecipare con un unico POD a modelli multilivello di condivisione, magari anche con quote differenziate per ciascuna funzione o periodo temporale.
Tuttavia, questa visione richiede una profonda revisione normativa, accompagnata da garanzie di tracciabilità, equità e sostenibilità economica. I sistemi attuali non sono ancora pronti per questo salto, e la regola “un POD, una CER” resta il principio cardine per evitare sovraincentivazioni indebite o manipolazioni dei dati di consumo.
Nel frattempo, il ruolo del GSE resta centrale nella gestione e nel monitoraggio delle configurazioni. La digitalizzazione dei flussi di energia condivisa, i portali per la gestione delle pratiche, e l’integrazione con i dati di rete dei DSO (Distributori Locali) stanno rendendo più sicuro e trasparente il funzionamento delle comunità. Ma la sfida, nei prossimi anni, sarà quella di conciliare rigore tecnico e inclusività sociale, ampliando le possibilità di adesione e semplificando gli strumenti di gestione.
Conclusioni
Alla domanda iniziale – “Posso far parte contemporaneamente di più CER?” – la risposta è: sì, ma solo se si dispone di più POD distinti, ciascuno inserito in una comunità diversa. Non è invece possibile aderire a più CER con lo stesso punto di connessione, per motivi tecnici, normativi e gestionali.
Questa regola, apparentemente restrittiva, ha una funzione protettiva nei confronti del sistema, impedendo abusi e garantendo l’equità nella distribuzione degli incentivi. Allo stesso tempo, essa apre spazi di azione per soggetti multi-localizzati, professionisti, aziende e famiglie con più immobili. La partecipazione consapevole e ben gestita a più comunità può rappresentare un valido strumento di risparmio energetico, responsabilità ambientale e inclusione territoriale, ma richiede attenzione, metodo e capacità di pianificazione.
Nel panorama della transizione energetica italiana, le Comunità Energetiche Rinnovabili stanno emergendo come uno degli strumenti più promettenti e democratici per promuovere l’uso efficiente delle risorse, ridurre i costi in bolletta e creare legami sociali basati sulla solidarietà energetica. Capire come e dove partecipare è oggi più che mai una scelta strategica.