Che Autorizzazione Serve per un Impianto Solare Termico?

  1. Quali Autorizzazioni Servono per il Solare Termico

L’installazione di un impianto solare termico rappresenta oggi una delle scelte più diffuse ed efficaci per ridurre il consumo di combustibili fossili nelle abitazioni e migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Tuttavia, prima di procedere, è fondamentale conoscere con precisione il quadro autorizzativo vigente, che può variare sensibilmente in base alla tipologia di edificio, localizzazione geografica e presenza di vincoli di varia natura.

Per gli edifici esistenti, l’installazione dell’impianto è spesso semplificata. Nella maggior parte dei casi è sufficiente presentare al Comune competente una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), in precedenza chiamata DIA (Dichiarazione di Inizio Attività), ora sostituita nella maggior parte dei casi dalle SCIA o appunto dalla CILA, in funzione della complessità dell’intervento. In sostanza, se il Comune non risponde entro un certo termine (tipicamente 30 giorni), è possibile iniziare i lavori per silenzio-assenso, fatta salva l’osservanza di normative regionali o comunali più restrittive.

Se l’immobile si trova in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, storico o artistico, oltre alla CILA/SCIA va richiesto il nulla osta alla Soprintendenza o comunque all’Autorità competente. Anche in questo caso, in assenza di risposte entro 60 giorni dalla presentazione, vige il principio del silenzio-assenso, ma è sempre prudente verificare l’effettiva applicabilità presso gli uffici tecnici locali.

Alcune Regioni e Comuni hanno ulteriormente semplificato l’iter per la realizzazione di piccoli impianti. In particolare, quando l’area captante (collettori) è inferiore a una certa superficie limite (variabile da Regione a Regione, tipicamente 6 m²), e quando l’intervento non modifica la sagoma dell’edificio, può rientrare nella cosiddetta attività edilizia libera.

Occorre però sempre prestare attenzione: anche in questi casi semplificati è necessario rispettare le norme urbanistiche locali, quelle sull’efficienza energetica, antincendio, igienico-sanitarie, antisismiche e le normative di tutela ambientale e paesaggistica. In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi a un tecnico abilitato per evitare sanzioni o blocchi nei lavori.

 

  1. La Presentazione Della CILA: La Nuova Prassi Amministrativa

Quella che un tempo era la DIA oggi, nella maggior parte dei casi, è stata sostituita dalla CILA o dalla SCIA, strumenti introdotti per semplificare ulteriormente l’attività edilizia. La CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) è lo strumento attualmente più utilizzato per opere di manutenzione straordinaria che non alterano la struttura o la sagoma degli edifici, come appunto l’installazione di un impianto solare termico.

La CILA deve essere predisposta da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra o perito industriale) che asseveri la conformità dell’intervento alle normative urbanistiche, edilizie, di sicurezza e igienico-sanitarie. Una volta depositata presso il Comune, è possibile iniziare immediatamente i lavori, senza attendere ulteriori autorizzazioni, salvo casi particolari.

Quando invece l’impianto comporta modifiche alla sagoma, all’aspetto esteriore o agli elementi strutturali dell’edificio, si passa alla SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività). Questo strumento ha requisiti leggermente più rigidi e, anche se consente l’avvio immediato dei lavori, può richiedere l’acquisizione preventiva di pareri o autorizzazioni specifiche, come quello della Soprintendenza, in caso di vincoli.

L’autorizzazione ha validità triennale: ciò significa che, una volta presentata la CILA o la SCIA, i lavori devono essere conclusi entro tre anni. Al termine dei lavori, il tecnico deve redigere un certificato di regolare esecuzione che attesti la conformità al progetto.

È importante sottolineare che le normative possono variare da Comune a Comune, soprattutto se ci sono regolamenti edilizi locali aggiornati o piani urbanistici particolari. Inoltre, alcune Regioni (come la Toscana o l’Emilia-Romagna) hanno adottato regole regionali autonome, pur nel rispetto delle direttive nazionali.

 

  1. Quando Il Solare Termico Rientra Nella Manutenzione Ordinaria

Con il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 e successive modifiche, il quadro normativo italiano ha introdotto una significativa semplificazione per la realizzazione di impianti solari termici “non invasivi”, considerandoli in alcuni casi interventi di manutenzione ordinaria. In particolare, non è richiesta alcuna autorizzazione (neppure la CILA) quando l’impianto rispetta alcune precise condizioni:

  • I collettori solari sono aderenti o integrati alla falda del tetto, senza modificarne l’inclinazione né l’orientamento;
  • L’impianto non altera la sagoma dell’edificio;
  • L’immobile non ricade in area sottoposta a vincoli (storici, ambientali, paesaggistici).

In tali circostanze, l’intervento viene equiparato alla normale estensione dell’impianto idrico-sanitario, e dunque può essere realizzato liberamente, previa semplice comunicazione al Comune, anche tramite PEC o piattaforma digitale, laddove attiva.

Questa semplificazione è stata recepita in anticipo da alcune Regioni italiane, come Toscana, Lazio, Friuli Venezia Giulia e successivamente estesa a livello nazionale. Resta tuttavia fondamentale rispettare le norme tecniche e di sicurezza (come il rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici vicini, l’ancoraggio in zona sismica, ecc.) e affidarsi a professionisti qualificati.

È bene ricordare che l’intervento rientra nell’attività di edilizia libera solo se non comporta modifiche strutturali. Nel caso in cui si installi un bollitore esterno visibile, o si effettuino modifiche alle superfici esterne dell’edificio, si esce dal perimetro della manutenzione ordinaria e si rientra nella CILA.

In sintesi, è sempre consigliabile verificare con il proprio Comune se l’intervento rientra in edilizia libera o richiede una comunicazione più strutturata, anche alla luce di eventuali aggiornamenti normativi locali.

 

  1. L’Iter Completo Per Realizzare un Impianto Solare Termico

La realizzazione di un impianto solare termico non è un’operazione da improvvisare, e segue un iter articolato, che può variare leggermente a seconda della tipologia di impianto (a circolazione naturale o forzata), delle esigenze energetiche della famiglia, del tipo di edificio e della zona climatica in cui ci si trova. Tuttavia, le fasi fondamentali restano le seguenti:

Si inizia con la richiesta di uno o più preventivi a installatori locali qualificati. È importante confrontare più proposte non solo per una questione di prezzo, ma anche per verificare la competenza tecnica, la presenza di certificazioni (come F-Gas, ISO, ecc.) e la capacità di gestire le pratiche burocratiche.

Successivamente si passa al dimensionamento dell’impianto, una fase cruciale per assicurare l’efficienza del sistema. Il dimensionamento deve tenere conto del fabbisogno di acqua calda sanitaria, del numero di occupanti dell’abitazione, della presenza di altri impianti (es. caldaia o pompa di calore) e dell’irraggiamento solare disponibile.

Una volta determinata la taglia dell’impianto, si può accedere a finanziamenti agevolati tramite istituti bancari o, in alcuni casi, tramite convenzioni attive con le Regioni. Esistono anche forme di leasing operativo o noleggio con riscatto che evitano l’investimento iniziale.

La fase progettuale è variabile: se si utilizza un kit solare preconfigurato, la progettazione è minima; al contrario, un impianto personalizzato richiede uno studio tecnico accurato, a cura dell’installatore o di un progettista esterno. In entrambi i casi, vanno predisposti i documenti urbanistici, le relazioni tecniche e le eventuali comunicazioni agli enti pubblici.

Una volta completata l’installazione, si procede con il collaudo tecnico-funzionale e con la richiesta degli incentivi fiscali o contributi regionali. È importante precisare che la detrazione fiscale del 65% prevista dal Bonus Ristrutturazioni per l’efficienza energetica è ancora disponibile, mentre la precedente detrazione del 55% non esiste più. In alternativa, si può optare per il meccanismo del Conto Termico 2.0, particolarmente vantaggioso per impianti medio-piccoli.

Infine, è essenziale pianificare la manutenzione periodica dell’impianto, che comprende il controllo del fluido termovettore, la verifica dell’isolamento delle tubazioni, il lavaggio dei collettori e l’ispezione degli accumulatori. Una manutenzione regolare assicurala lunga durata del sistema e ne mantiene alta l’efficienza.

 

  1. Attività Di Edilizia Libera: Quando L’Autorizzazione Non Serve

Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018, sono stati definiti in modo chiaro gli interventi che rientrano nell’edilizia libera, cioè non soggetti a permessi di costruire né a CILA/SCIA. Tra questi, vi è anche l’installazione di pannelli solari termici privi di accumulo esterno, purché l’intervento avvenga fuori dai centri storici e non alteri l’aspetto esteriore dell’edificio.

Questo significa che per molte abitazioni unifamiliari o bifamiliari situate in aree non vincolate, è oggi possibile installare collettori solari senza alcun permesso, a condizione di rispettare le prescrizioni tecniche e urbanistiche vigenti. La comunicazione preventiva può avvenire telematicamente, e in molti Comuni è sufficiente una PEC con i dati dell’impianto e un’autocertificazione del tecnico.

Tuttavia, il fatto che l’intervento sia in edilizia libera non esonera il proprietario dal rispetto delle norme tecniche, in particolare quelle legate alla sicurezza, alla compatibilità impiantistica, alla resistenza statica del tetto, alla distanza minima dai confini e al rispetto delle norme antincendio. Inoltre, i componenti devono essere certificati secondo la norma UNI EN 12975 o UNI EN 12976.

Va anche sottolineato che non tutte le installazioni rientrano automaticamente nell’edilizia libera. Ad esempio, se il collettore è montato su una struttura inclinata autonoma, o se si installa un bollitore visibile sul tetto o in facciata, è necessario presentare una CILA o una SCIA, poiché l’intervento modifica l’aspetto esterno dell’edificio.

Inoltre, anche in caso di edilizia libera, resta obbligatoria la conformità agli standard europei, e per accedere agli incentivi fiscali o al Conto Termico, è necessario che l’installatore sia un professionista abilitato e che il sistema sia certificato.