Chi Può Redigere Un APE E Tutto Quello Che Devi Sapere Sull’attestato Di Prestazione Energetica

1. Introduzione: perché l’APE è più importante che mai

Negli ultimi anni, la sensibilità verso l’efficienza energetica degli edifici è cresciuta enormemente, sia per motivi ambientali che economici. L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è diventato uno strumento imprescindibile per chiunque voglia vendere, affittare o ristrutturare un immobile in Italia. Non si tratta solo di un obbligo burocratico: l’APE è una sorta di “carta d’identità energetica” dell’edificio, che fornisce informazioni fondamentali sui consumi stimati e sulle possibilità di miglioramento.

La sua importanza è cresciuta parallelamente all’evoluzione delle normative europee e nazionali, che oggi pongono obiettivi sempre più stringenti in termini di riduzione delle emissioni e neutralità climatica. Inoltre, l’APE ha un impatto diretto sul valore di mercato di un immobile: un edificio in classe energetica alta (come A4 o A3) è più appetibile, può essere venduto più velocemente e, spesso, a un prezzo superiore rispetto a immobili con prestazioni scarse.

Per questo, capire chi può redigere un APE, come funziona il processo e quali norme regolano la certificazione è fondamentale sia per i professionisti del settore sia per i proprietari di casa.

 

2. Chi può redigere un APE: i professionisti abilitati e le regole aggiornate

La normativa italiana prevede che l’APE possa essere redatto esclusivamente da tecnici abilitati e indipendenti rispetto alla proprietà e alle imprese esecutrici di eventuali lavori. L’indipendenza è un requisito chiave: serve a garantire l’imparzialità della valutazione e a tutelare il mercato immobiliare.

Oggi, possono redigere un APE:

  • Ingegneri iscritti al relativo Albo professionale e abilitati alla progettazione di edifici e impianti.
  • Architetti con competenze in materia di efficienza energetica e iscrizione al proprio Ordine.
  • Geometri e periti industriali che abbiano seguito corsi di formazione specifici e siano iscritti ai rispettivi Collegi professionali.
  • Tecnici diplomati (come i periti edili) solo se hanno seguito un percorso formativo riconosciuto e superato l’esame di abilitazione.

Dal punto di vista normativo, il riferimento è il D.P.R. 75/2013, che stabilisce i requisiti minimi per i certificatori. Tuttavia, alcune Regioni hanno introdotto ulteriori vincoli o albi locali. Ad esempio, in Lombardia e Emilia-Romagna esistono elenchi regionali a cui il tecnico deve essere iscritto per poter operare.

Un aspetto cruciale è la formazione continua: con l’evoluzione delle norme e delle metodologie di calcolo, i professionisti sono obbligati ad aggiornare le proprie competenze. Il software di calcolo stesso si aggiorna periodicamente per rispecchiare le ultime disposizioni del Decreto Requisiti Minimi e delle linee guida nazionali.

 

3. Come si redige un APE: dalla raccolta dati al calcolo finale

Redigere un APE non è un’operazione puramente teorica: richiede un sopralluogo obbligatorio e un’analisi approfondita delle caratteristiche dell’immobile.

Il processo inizia con la raccolta dei dati: il tecnico effettua un sopralluogo per misurare dimensioni, spessori delle pareti, tipologia di infissi, presenza di ponti termici, isolamento, impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Durante questa fase, vengono utilizzati strumenti come termocamere, igrometri e, talvolta, blower door test per individuare dispersioni d’aria.

Successivamente, si procede con l’inserimento dei dati in un software certificato secondo le norme UNI/TS 11300. Il calcolo tiene conto non solo delle caratteristiche dell’edificio ma anche delle condizioni climatiche della zona e dell’uso previsto. Il risultato è un valore numerico di prestazione energetica globale, espresso in kWh/m² anno, che determina la classe energetica dell’edificio, dalla A4 (massima efficienza) alla G (prestazioni molto basse).

Ma l’APE non si limita a fornire un numero: il documento deve contenere anche raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza, sia con interventi a basso costo (come la sostituzione di lampadine o l’installazione di valvole termostatiche) sia con opere più invasive (come il cappotto termico o la sostituzione della caldaia).

 

4. Normativa e aggiornamenti: cosa è cambiato negli ultimi anni

L’APE, nella sua forma attuale, è il frutto di una serie di recepimenti di direttive europee, in particolare la Direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Negli ultimi anni ci sono stati aggiornamenti significativi:

  • Nuove classi energetiche: con l’entrata in vigore delle ultime linee guida, le classi A sono state suddivise in sottocategorie (A4, A3, A2, A1) per differenziare meglio le prestazioni.
  • Maggiore dettaglio nelle raccomandazioni: il tecnico è tenuto a fornire indicazioni concrete, con stima dei costi e dei benefici.
  • Obbligo di sopralluogo: non è più possibile redigere un APE “a tavolino” basandosi solo su planimetrie o vecchi dati.
  • Aggiornamento software: i calcoli devono essere effettuati con strumenti aggiornati alle ultime UNI/TS e DM Requisiti Minimi.
  • Transizione ecologica: il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e il pacchetto “Fit for 55” fissano obiettivi di riqualificazione massiccia del patrimonio edilizio, con probabile introduzione, nei prossimi anni, di obblighi di miglioramento per gli edifici più energivori.

Oggi, l’APE è obbligatorio in molte più situazioni rispetto al passato: non solo per la vendita o locazione, ma anche per accedere a bonus fiscali legati all’efficienza, come il Superbonus (nelle sue versioni ancora attive) e il Bonus Ristrutturazione quando si interviene su impianti e involucro.

 

5. Il futuro della certificazione energetica: scenari e prospettive

Guardando ai prossimi anni, il ruolo dell’APE diventerà ancora più strategico. Con l’Unione Europea che spinge verso edifici a emissioni zero entro il 2050, la certificazione energetica sarà uno strumento chiave non solo per fotografare lo stato di fatto, ma anche per pianificare interventi di riqualificazione profonda.

Si parla già di APE “dinamico”, aggiornabile periodicamente in base agli interventi effettuati e collegato a un passaporto di ristrutturazione digitale dell’edificio. Questo strumento, già in fase di sperimentazione in alcuni Paesi europei, permetterà di monitorare in tempo reale i progressi verso la neutralità climatica.

Inoltre, il mercato immobiliare stesso sta evolvendo: le banche iniziano a offrire mutui green a tassi più vantaggiosi per immobili in alta classe energetica, mentre le assicurazioni stanno valutando premi ridotti per edifici efficienti. Questo significa che l’APE non sarà più percepito solo come un obbligo, ma come una leva economica concreta.