1. Comprendere La Natura Giuridica Delle Comunità Energetiche Rinnovabili
Per costituire legalmente una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) occorre prima comprendere cosa rappresenti esattamente questa entità nell’ordinamento italiano ed europeo. La CER non è solo un insieme di cittadini o aziende che producono e condividono energia da fonti rinnovabili, ma è una vera e propria configurazione giuridica collettiva, con diritti, doveri, regole di governance e responsabilità definite.
La base normativa è stata tracciata dalle direttive europee RED II, recepite in Italia attraverso il Decreto Legislativo 199/2021. Questo decreto ha ridefinito in modo preciso le caratteristiche delle CER, stabilendo che esse debbano essere entità giuridiche autonome, costituite su base volontaria, controllate da soggetti locali e finalizzate a produrre benefici ambientali, economici e sociali per i propri membri.
A differenza di un consorzio industriale o di una semplice cooperativa di produzione, una CER non ha finalità speculative. L’obiettivo principale non è il profitto, ma la valorizzazione dell’energia condivisa, la riduzione dei consumi energetici, la lotta alla povertà energetica e la decarbonizzazione locale. Questo principio guida influenza tutte le fasi del processo costitutivo, rendendo la struttura giuridica non solo un contenitore formale, ma uno strumento coerente con la missione.
Il primo passo per costituire legalmente una CER, dunque, è definire chi sono i membri promotori e quale sarà l’obiettivo principale della comunità. Si può trattare di privati cittadini, enti pubblici locali, imprese, cooperative o condomìni. Tuttavia, affinché si possa procedere alla costituzione vera e propria, bisogna individuare un modello giuridico conforme alla normativa e compatibile con le finalità sociali e ambientali.
2. Scelta Della Forma Giuridica Più Appropriata
Una volta chiarito il profilo operativo e la composizione sociale della futura CER, è necessario passare alla selezione della forma giuridica. Questa scelta incide profondamente sull’assetto amministrativo, fiscale e gestionale della comunità. Non esiste un’unica forma obbligatoria per legge, ma il quadro normativo impone che l’entità giuridica sia autonoma e controllata dai membri localmente presenti. Questo significa che non si può utilizzare un soggetto giuridico preesistente (come una società già costituita per altri fini) senza adattarlo profondamente.
Le forme giuridiche più frequentemente adottate sono:
- Associazione riconosciuta o non riconosciuta
- Cooperativa di produzione e consumo
- Fondazione (in casi specifici legati al terzo settore)
- Società di capitali con vincolo statutario sulla distribuzione degli utili
L’associazione non riconosciuta è la più semplice da costituire: richiede solo un atto costitutivo firmato dai membri e uno statuto, senza passaggi notarili. Tuttavia, questa soluzione è meno solida sotto il profilo patrimoniale e non consente agevolazioni fiscali o partecipazioni a finanziamenti pubblici in modo strutturato. Al contrario, una cooperativa o una società di capitali possono aprire le porte a contributi e incentivi, a patto che l’atto costitutivo preveda esplicitamente l’assenza di finalità lucrative e il reinvestimento degli eventuali utili per gli scopi collettivi.
La scelta dipende anche dal numero di soggetti coinvolti, dal volume atteso di energia condivisa, dalla complessità dell’infrastruttura, dal ruolo che si vuole attribuire alla governance interna. Se, ad esempio, si prevede un impianto fotovoltaico condominiale di piccola taglia, un’associazione può bastare. Se invece si pensa a una comunità intercomunale con partecipazione di enti pubblici, imprese locali e cittadini, sarà opportuno puntare su forme più articolate e resistenti.
Indipendentemente dalla forma giuridica, lo statuto deve prevedere chiaramente:
- La missione della comunità in termini ambientali, sociali e partecipativi
- I criteri di adesione e recesso dei membri
- Le regole per l’utilizzo e la condivisione dell’energia rinnovabile prodotta
- I meccanismi di voto e di deliberazione
- Le responsabilità amministrative e finanziarie
- Le regole per la ripartizione dei benefici economici derivanti dall’autoconsumo condiviso
3. Redazione Dell’Atto Costitutivo E Registrazione Formale
Dopo aver scelto la forma giuridica e individuato i soci fondatori, si passa alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto. Questi due documenti rappresentano la base legale su cui poggia l’intera CER. L’atto costitutivo sancisce la volontà di costituire l’organizzazione e identifica i firmatari, mentre lo statuto disciplina in dettaglio il funzionamento della comunità, la sua struttura, gli organi decisionali e i rapporti tra i membri.
Nel caso di una associazione non riconosciuta, è sufficiente redigere i documenti in forma privata e conservarli presso la sede dell’associazione. Per forme più complesse come cooperative o società di capitali, invece, è obbligatorio il ricorso a un notaio per la stipula dell’atto costitutivo e per la registrazione presso il Registro delle Imprese o il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) se si tratta di soggetti del terzo settore.
Il processo di costituzione prevede quindi:
- Identificazione dei soci fondatori (almeno due persone fisiche o giuridiche)
- Definizione della sede legale e del nome della comunità
- Stesura dello statuto con le clausole specifiche previste dalla normativa
- Sottoscrizione dell’atto costitutivo
- Registrazione dell’ente presso gli uffici competenti
- Attribuzione del codice fiscale e, ove necessario, della partita IVA
- Apertura di un conto corrente dedicato alla gestione finanziaria della comunità
In particolare, è importante che nello statuto siano specificati chiaramente i criteri di accesso, ovvero le modalità con cui i nuovi membri potranno aderire alla comunità. La normativa impone che l’adesione sia su base volontaria, e che la comunità resti sotto il controllo dei membri locali. Questo comporta, ad esempio, che un grande investitore esterno non possa assumere il controllo di una CER, nemmeno se possiede le infrastrutture energetiche.
Inoltre, lo statuto deve disciplinare anche il regime di ripartizione dei benefici. Gli incentivi economici previsti dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), infatti, vengono assegnati alla CER come soggetto giuridico, che ha poi il compito di distribuirli tra i membri in base a criteri oggettivi e trasparenti. Una CER ben strutturata, quindi, non è solo un gruppo di utenti attivi, ma un’organizzazione amministrativa completa, in grado di gestire flussi economici, obblighi fiscali e relazioni contrattuali complesse.
4. Riconoscimento Della CER E Interazione Con Il GSE
Una volta costituita legalmente, la CER deve essere formalmente riconosciuta come tale affinché possa accedere ai benefici previsti dal meccanismo di autoconsumo diffuso. Questa fase richiede un’interazione diretta con il GSE, che svolge il ruolo di soggetto attuatore per le comunità energetiche in Italia.
Per ottenere il riconoscimento, la CER deve presentare una serie di documenti, tra cui:
- L’atto costitutivo e lo statuto registrato
- L’elenco dei membri e la loro localizzazione geografica (necessariamente all’interno della stessa cabina primaria)
- I dati tecnici dell’impianto o degli impianti da cui verrà prodotta l’energia rinnovabile
- Il contratto di connessione alla rete con il gestore di rete locale (es. e-distribuzione)
- Il regolamento interno per la ripartizione dell’energia condivisa
- Il modello di autoconsumo diffuso, previsto dal GSE per identificare le configurazioni ammissibili
Il portale del GSE è la piattaforma attraverso cui si caricano i dati, si presentano le richieste e si ricevono i corrispettivi economici per l’energia condivisa. È fondamentale che tutte le informazioni siano coerenti, aggiornate e validate dai soggetti coinvolti (produttori, prosumer, consumatori, distributori di energia, ecc.).
In questa fase può rivelarsi molto utile il supporto di energy service companies (ESCO), consulenti energetici o cooperative esperte nella gestione dei rapporti con il GSE. Errori formali, omissioni o dichiarazioni incomplete possono infatti portare al rigetto della domanda o al mancato riconoscimento dei corrispettivi.
Dal 2024, con l’introduzione del nuovo decreto CER e il superamento definitivo dello “scambio sul posto”, il meccanismo di incentivazione è strutturato in due componenti economiche principali:
- Una tariffa incentivante erogata dal GSE per ogni kWh condiviso
- Il risparmio sulla componente energia derivante dall’autoconsumo virtuale
La tariffa è riconosciuta per 20 anni dalla data di attivazione della configurazione, e può raggiungere fino a 110 €/MWh, a seconda delle caratteristiche della CER e della localizzazione geografica. In alcuni casi, alle CER può essere riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 40% per gli impianti installati nei comuni sotto i 5.000 abitanti.
5. Gestione Operativa E Governance Interna
Una volta che la CER è stata costituita, riconosciuta e attivata, inizia la fase di gestione operativa. Questa è forse la parte più delicata, poiché una cattiva gestione può compromettere non solo il buon funzionamento della comunità, ma anche la sua sostenibilità economica.
La governance deve essere ispirata a criteri di trasparenza, inclusione e partecipazione democratica. Devono essere previste assemblee periodiche, strumenti di monitoraggio condiviso, bilanci trasparenti e regole certe per l’ingresso e l’uscita dei membri. Una CER non è una struttura rigida: può evolvere, crescere, accogliere nuovi prosumer o semplici consumatori passivi.
La ripartizione dei benefici economici deve seguire criteri oggettivi e predefiniti, come ad esempio la quantità di energia immessa in rete o autoconsumata, la partecipazione alla governance, la disponibilità di spazi per l’installazione di impianti, ecc. È importante che questi criteri siano condivisi fin dall’inizio, evitando conflitti o malintesi.
Dal punto di vista tecnico, è necessario monitorare continuamente:
- La produzione di energia da parte degli impianti
- I consumi degli utenti
- I flussi di energia scambiata
- I dati trasmessi al GSE per il calcolo dei corrispettivi
L’utilizzo di piattaforme digitali di gestione energetica è ormai imprescindibile: queste permettono non solo la tracciabilità dei dati, ma anche una rappresentazione chiara e accessibile per tutti i membri della comunità. Una CER ben gestita è anche un’occasione per educare alla sostenibilità, per favorire comportamenti virtuosi e per rafforzare il tessuto sociale.
Infine, è essenziale che la comunità preveda un sistema di manutenzione e aggiornamento tecnologico degli impianti. Gli impianti fotovoltaici, ad esempio, devono essere controllati periodicamente, così come le infrastrutture digitali e i contatori intelligenti. L’energia condivisa non è un processo statico, ma una dinamica quotidiana che coinvolge persone, tecnologia e visione collettiva.