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Introduzione: Un’Opportunità Energetica Da Non Sottovalutare
Negli ultimi anni, l’energia eolica si è guadagnata un ruolo sempre più centrale nella transizione verso un sistema energetico sostenibile. Se l’immaginario collettivo è ancora legato ai grandi parchi eolici offshore o ai giganteschi aerogeneratori delle zone collinari e montuose, esiste un settore meno noto ma in forte crescita: quello del minieolico.
Il minieolico, che generalmente si riferisce a impianti con potenza nominale inferiore a 200 kW, rappresenta una valida soluzione per aziende agricole, industrie rurali e anche abitazioni isolate. I vantaggi non sono soltanto legati alla produzione di energia pulita, ma anche all’autonomia energetica e, in molti casi, alla possibilità di accedere a incentivi economici o regimi di autoconsumo vantaggiosi.
Tuttavia, una delle domande più frequenti che ci si pone prima di avviare un progetto di questo tipo è: quali autorizzazioni servono per installare un impianto minieolico? Si tratta di una questione cruciale, perché il quadro normativo italiano in materia è complesso, stratificato e soggetto a frequenti aggiornamenti. In questo articolo analizziamo con attenzione i permessi richiesti, gli obblighi amministrativi e le situazioni in cui è necessario procedere con autorizzazioni particolari come la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata).
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La Normativa Di Riferimento: Quadro Generale E Aggiornamenti
Per comprendere quali autorizzazioni servano realmente per un impianto minieolico, è necessario partire dal quadro normativo vigente. Il riferimento principale è il D.Lgs. 387/2003, che recepisce la Direttiva 2001/77/CE e disciplina la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Successivamente, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28/2011 (che recepisce la Direttiva 2009/28/CE), si è avuto un importante aggiornamento del sistema autorizzativo, introducendo nuove procedure e semplificazioni per facilitare lo sviluppo delle FER (Fonti Energetiche Rinnovabili).
In particolare, il D.Lgs. 28/2011 ha previsto tre diversi regimi autorizzativi, in funzione della taglia dell’impianto, del luogo in cui si intende realizzarlo e di altri parametri tecnici:
- Autorizzazione Unica (AU), per impianti di grande taglia o situati in aree vincolate.
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per impianti di media dimensione e in determinate condizioni.
- Comunicazione di inizio lavori (CIL o CILA), per impianti di piccola taglia o che rientrano in specifiche casistiche semplificate.
Per quanto riguarda gli impianti minieolici, spesso ci si trova nella seconda o terza casistica. Ma ogni progetto va valutato nel dettaglio.
Un altro riferimento importante è la Guida operativa del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che fornisce criteri e indicazioni aggiornate sulla connessione alla rete, sull’accesso agli incentivi e sulle modalità di esercizio dell’impianto.
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Serve Il Permesso Di Costruire?
La risposta alla domanda “Serve il permesso di costruire per installare un impianto minieolico?” è: dipende. La normativa italiana distingue tra interventi che possono essere considerati come manutenzione straordinaria o attività edilizia libera, e altri che rientrano invece nella disciplina edilizia ordinaria, per cui è necessario ottenere un titolo abilitativo vero e proprio.
Nel caso degli impianti di piccola taglia, ad esempio un aerogeneratore con altezza inferiore ai 10 metri e potenza sotto i 20 kW, installato su un terreno di proprietà in area agricola, potrebbe essere sufficiente una comunicazione asseverata (CILA), soprattutto se l’impianto non ricade in zone sottoposte a vincoli paesaggistici o ambientali.
Diverso è il caso di impianti con altezza superiore ai 20 metri, installati su pali fissi in cemento armato o fondazioni rilevanti. In questi casi, il permesso di costruire è generalmente richiesto, in quanto si tratta di una nuova costruzione ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001).
Il parametro più critico, però, è spesso l’ubicazione: se l’impianto si trova in zona vincolata, ad esempio in un’area di pregio ambientale, in prossimità di beni culturali o all’interno di un parco naturale, sarà necessario attivare ulteriori procedimenti autorizzativi, che vedremo nel dettaglio più avanti.
Va inoltre considerato che alcune Regioni hanno introdotto regolamenti specifici per gli impianti eolici. È il caso, ad esempio, della Regione Toscana e della Regione Puglia, che stabiliscono altezze massime e distanze minime da rispettare per l’installazione.
Il consiglio, dunque, è di verificare sempre a livello locale (Comune, Provincia e Regione) i regolamenti urbanistici e paesaggistici prima di avviare qualunque procedura.
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Quando Serve La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)?
La PAS è stata introdotta per semplificare l’iter autorizzativo degli impianti FER di taglia medio-piccola. Si tratta di una procedura più snella rispetto all’Autorizzazione Unica, ma comunque più strutturata rispetto alla semplice CILA. È disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. 28/2011.
Nel caso del minieolico, la PAS è generalmente richiesta per impianti con potenza tra 20 e 60 kW, anche se alcune Regioni applicano soglie diverse. Il richiedente deve presentare una dichiarazione asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell’impianto alle normative vigenti, comprese quelle urbanistiche, ambientali e paesaggistiche.
Il procedimento è di tipo “silenzio-assenso”: se entro 30 giorni dalla presentazione della PAS l’Amministrazione competente (di solito il Comune) non solleva obiezioni motivate, il progetto è considerato approvato. Tuttavia, questo non esclude la necessità di acquisire pareri vincolanti, ad esempio della Soprintendenza o dell’ente gestore del vincolo ambientale, qualora l’impianto ricada in aree soggette a tutela.
Un aspetto spesso sottovalutato è la necessità di documentazione tecnica completa, compresa la valutazione del rumore, la relazione geologica e il piano di sicurezza in fase di cantiere. Senza questi elementi, la procedura può arenarsi o essere respinta.
Inoltre, in alcuni casi le Regioni richiedono l’attivazione del Procedimento Unico presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), il quale coordina tutti gli enti coinvolti.
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Quando È Necessaria La Valutazione Di Impatto Ambientale (VIA)?
La Valutazione di Impatto Ambientale è il procedimento più complesso e oneroso in termini di tempi e costi. In genere, non è richiesta per impianti minieolici di taglia ridotta, ma può diventare obbligatoria in presenza di determinate condizioni.
Secondo il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), la VIA è obbligatoria per:
- Impianti eolici superiori a 1 MW (quindi oltre la soglia del minieolico);
- Impianti situati in aree sensibili, quali parchi naturali, zone Natura 2000, o in prossimità di beni culturali tutelati;
- Impianti che superano determinati limiti di altezza o impatto visivo-paesaggistico.
Tuttavia, anche per impianti sotto i 200 kW, può essere richiesto uno screening di VIA, ossia una valutazione preliminare volta a stabilire se l’impianto possa avere impatti ambientali significativi. Questo avviene su richiesta dell’autorità competente (Regione o Provincia) o in sede di PAS, qualora emergano criticità ambientali.
È importante sapere che la VIA non è solo un ostacolo burocratico: essa rappresenta uno strumento essenziale per la tutela del territorio, e può essere occasione per progettare meglio l’impianto, minimizzando i conflitti con la fauna, il paesaggio e le attività umane.
Il suggerimento è quindi quello di coinvolgere fin da subito tecnici specializzati e progettisti esperti, per evitare ritardi, contenziosi o bocciature.
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Aspetti Connessi: Connessione Alla Rete, Incentivi E Iter Tempistici
Accanto agli aspetti autorizzativi, esistono altre variabili che incidono fortemente sulla realizzazione di un impianto minieolico. Una di queste è la connessione alla rete elettrica, che deve essere richiesta a e-distribuzione o al gestore di rete locale.
La procedura prevede la presentazione di una richiesta di connessione secondo le regole definite dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con tempi variabili da 30 a 90 giorni. È possibile anche realizzare impianti off-grid, ovvero non connessi alla rete, ma in questo caso vanno previsti sistemi di accumulo e una gestione autonoma dei flussi energetici.
Quanto agli incentivi, il meccanismo del conto energia per l’eolico non è più attivo da anni. Tuttavia, il Decreto FER2, atteso da tempo e pubblicato a luglio 2024, prevede nuove forme di aste dedicate al minieolico, con tariffe incentivanti fino a 110 €/MWh per impianti sotto i 200 kW. In alternativa, è possibile accedere ai meccanismi di ritiro dedicato (RID) o di autoconsumo con SSP virtuale, laddove disponibili.
Infine, l’iter autorizzativo complessivo può durare da 3 mesi a oltre un anno, a seconda della complessità del progetto, della zona geografica e del carico di lavoro degli enti coinvolti. Una pianificazione accurata e una corretta gestione documentale sono fondamentali per evitare ostacoli.
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Conclusione: Un Investimento Intelligente, Ma Serve Competenza
Installare un impianto minieolico rappresenta oggi una scelta strategica, soprattutto in contesti rurali o in zone con buon potenziale anemometrico. Tuttavia, si tratta di un intervento che va pianificato con attenzione, alla luce di un quadro normativo articolato e in continua evoluzione.
Non è sufficiente scegliere una buona turbina: occorre valutare la localizzazione, il profilo del vento, la connessione alla rete, e soprattutto le autorizzazioni necessarie, senza le quali il progetto rischia di fermarsi prima ancora di partire.
Affidarsi a professionisti del settore, interfacciarsi correttamente con gli enti locali e aggiornarsi sugli sviluppi normativi (come il Decreto FER2) sono gli ingredienti fondamentali per il successo di un’iniziativa minieolica.
In definitiva, la domanda “Serve permesso di costruire, PAS o VIA?” non ha una risposta univoca, ma richiede un’analisi tecnica e amministrativa puntuale, caso per caso. Solo così è possibile trasformare un’idea interessante in un progetto energetico sostenibile, regolare e redditizio.